Superbonus 110: le novità introdotte dal decreto semplificazioni
Per il Superbonus 110 ci sono importanti novità all’orizzonte introdotte con il nuovo Decreto Semplificazioni (questa la bozza datata 21 maggio 2021).
Le modifiche riguardano essenzialmente: villette unifamiliari, impianti di riscaldamento, e asseverazioni tecniche.
L’approvazione del nuovo Decreto Semplificazioni, da parte del Consiglio dei Ministri, è attesa per la settimana del 31 maggio 2021. Il punto di interesse presente nella bozza è l’articolo 17 che recita “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.”
Nello specifico vengono introdotte modifiche all’articolo 119 del Dl Rilancio. Modifiche che, come anticipato, interessano il superbonus e che riguardano nello specifico villette unifamiliari, impianti di riscaldamento e asseverazioni tecniche.
Superbonus 110%, cosa cambia col dl Semplificazioni
Nella bozza del dl Semplificazioni datata 21 maggio (disponibile qui) sono introdotte le seguenti modifiche:
Accesso autonomo
Viene eliminato il vincolo per edifici unifamiliari e all’interno di complessi plurifamiliari “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno“.
Impianti di climatizzazione
Viene precisato che “per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.
Beneficiari agevolazione proprietari immobili D/2
Il superbonus viene esteso anche alle società per azioni, srl, cooperative, altri enti pubblici e privati, trust per immobili con attività d’impresa o industriale o agricola.
Asseverazioni
Per quanto riguarda le asseverazioni, viene sostituito il comma 13 ter che prevede:
“Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.”
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Vuoi approfondire le opportunità relative al Superbonus 110% e scoprire cosa possiamo fare per te?