Superbonus 110%: cosa cambia dopo il Decreto anti-frode
In questo articolo riportiamo tutti gli aggiornamenti sulle detrazioni fiscali del previste dal Superbonus 110% messe a punto dal Decreto Rilancio e successivamente modificate per ben sei volte.
Quanto riportato prende spunto dall’articolo pubblicato sul sito Lavori Pubblici, questo il link: articolo
Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
In questa sezione riportiamo il quadro normativo di riferimento per il Superbonus 110%. Si tratta di tutti i Decreti, Circolari e Provvedimenti emanati negli ultimi mesi.
La norma che ha introdotto il Superbonus 110% è il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e più specificatamente gli articoli 119, 121 e 122-bis.
Il Decreto Rilancio è stato modificato negli ultimi 18 mesi dalle seguenti norme:
- dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
- dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) di cui si attende la conversione in legge.
In aggiunta al Decreto Rilancio, è opportuno menzionare i seguenti provvedimenti normativi:
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante “Sismabonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati” modificato dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 recante “Modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati””;
- il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
- il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
- l’Accordo Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU recante “Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” (Gazzetta Ufficiale 23/08/2019, n. 201).
I seguenti provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate sono invece di fondamentale importanza per le detrazioni fiscali:
- il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
- la Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
- il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047 recante “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione”;
- la Circolare Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020, n. 30/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti”;
- il Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 luglio 2021, n. 205147 recante “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”. Approvazione delle specifiche tecniche del flusso di esito delle richieste”;
- la Guida Agenzia delle Entrate – Superbonus 110% – ed. Settembre 2021 recante “Detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche”;
- il Provvedimento Agenzia delle Entrate 12 novembre 2021, prot. 312528 recante “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021”.
Superbonus 110%: i soggetti beneficiari
Riteniamo sia utile ribadire la platea dei soggetti beneficiari. La detrazione fiscale indicata come Superbonus 110% si applica alle spese effettuate dai soggetti indicati all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio:
- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento (sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio);
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Possono beneficiare del superbonus anche i soggetti Ires nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici plurifamiliari.
Superbonus 110%: le esclusioni
A prescindere dal beneficiario o dalla tipologia di intervento, il Superbonus 110% non si applica alle seguenti categorie catastali:
A/1 – Abitazioni di tipo signorile
A/8 – Abitazioni in ville
A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico
Superbonus 110%: scadenze
In merito all’orizzonte temporale di fruizione del Superbonus 110% occorre prestare molta attenzione.
Il Decreto Rilancio prevede la scadenza del bonus al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni che riguardano l’intervento e alcuni soggetti beneficiari, ovvero:
- le spese sostenute per l’intervento di installazione del fotovoltaico e sistemi di accumulo ad oggi potrà beneficiare (come trainato) del bonus 110% fino al 31 dicembre 2021
- per i condomini la scadenza è al 31 dicembre 2022
- per le persone fisiche proprietarie e comproprietarie di edifici con 2-4 unità immobiliari si potrà arrivare al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 si è raggiunto il 60% del SAL (vale il principio di cassa, quindi si parla del pagamento del 60% dell’intero importo a prescindere dalla realizzazione effettiva degli interventi)
- per gli IACP la scadenza è al 30 giugno 2023 ma si potrà arrivare al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si è raggiunto il 60% del SAL (anche qui vale il principio di cassa, quindi si parla del pagamento del 60% dell’intero importo a prescindere dalla realizzazione effettiva degli interventi)
Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati
Ricordiamo che il Decreto Rilancio prevede due tipologie di interventi: trainanti e trainati
Gli interventi trainanti sono gli interventi edilizi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% e che possono trainare altri interventi che soli non potrebbero accedervi. Questi ultimi sono detti, per l’appunto, interventi trainati.
Gli interventi trainanti sono:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale - gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
- gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Gli interventi trainanti sopra riportati possono trainare i seguenti interventi:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
Superbonus 110%: i limiti di spesa
Sono previsti differenti limiti di spesa a seconda della tipologia di intervento.
La detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari successive alle prime otto.
La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari successive alle prime otto.
La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Ulteriori approfondimenti disponibili a questo link.
Superbonus 110%: i requisiti
Il decreto Rilancio prevede il rispetto di determinati requisiti minimi che possono essere così riassunti:
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 e isolare almeno il 25% della superficie disperdente lorda
- per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
- è necessaria la preesistenza di un impianto di riscaldamento;
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
- per gli interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori ma permane l’obbligo di effettuare l’intervento su un edificio ubicato in una zona a rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).
Superbonus 110%: gli adempimenti
Gli adempimenti necessari possono essere così elencati:
- verifica dei requisiti iniziali (soggettivi e oggettivi)
- realizzazione del progetto di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico
- presentazione della CILAS (consigliamo anche la presentazione del titolo edilizio ordinario)
- asseverazione dei requisiti minimi previsti per ecobonus e sismabonus
- asseverazione di congruità dei costi
- visto di conformità
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