Superbonus 110%: i documenti da conservare in caso di verifica
Il Superbonus 110% è al momento l’agevolazione più conveniente per coloro che intendono ristrutturare il proprio immobile, migliorandone al contempo le prestazioni in termini di efficienza energetica.
Tuttavia, sono tanti i proprietari che non hanno ancora sfruttato questa interessante opportunità a causa di timori nei confronti di eventuali controlli effettuati “a posteriori” dall’Agenzia delle entrate.
A tal proposito è bene precisare che i poteri degli uffici dell’Agenzia delle entrate riguardano esclusivamente accertamenti di carattere documentale, fiscale e/o tributario, non rientrano quindi accertamenti di carattere urbanistico.
In questo articolo ci concentreremo sui cosiddetti documenti chiave, ossia sui documenti che bisogna conservare nel caso vi fosse un controllo da parte dell’Agenzia.
Che tipo di verifica effettua l’Agenzia delle entrate?
L’Agenzia delle Entrate ha il solo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione (come ad esempio il rispetto dei limiti di spesa e la correttezza dei documenti predisposti), per cui svolge un esclusivo ruolo di verifica documentale.
Le verifiche seguono lo stesso iter di tutte le altre agevolazioni applicabili per la casa, quindi ci sarà il controllo formale della detrazione in dichiarazione dei redditi.
I controlli sono eseguiti seguendo le seguenti direttive:
- dell’articolo 43 del Dpr 600/73
- dell’articolo 27, commi 16-20, del Dl 185/2008
Quali sono i documenti da conservare?
Così come ben indicato nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, la verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate ha come obiettivo la seguente documentazione:
- fatture o ricevute fiscali, come prova delle spese sostenute per la messa in opera degli interventi;
- ricevute dei bonifici bancari o postali (quietanze di pagamento) con le quali le persone fisiche (o i condomini) hanno pagato i lavori;
- dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario, se i lavori sono stati effettuati dal detentore dell’immobile, oppure delibera dell’assemblea condominiale, se sono stati effettuati lavori su parti comuni degli edifici;
- asseverazione tecnica trasmessa all’ENEA nel caso degli interventi di miglioramento energetico;
- asseverazione tecnica prevista per gli interventi antisismici.
Quali i rischi in caso di mancata sussistenza dei requisiti?
L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Nel caso, a seguito della verifica, fosse accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre.
In altri termini, l’Agenza delle entrate chiede conto al proprietario dell’immobile.
Tuttavia, il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
Cosa cambia se ho optato per lo sconto in fattura e cessione del credito?
Cosa cambia per il contribuente qualora dovesse scegliere per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito a terzi invece della detrazione in dichiarazione dei redditi?
I documenti da conservare sono gli stessi, ma l’Agenzia delle Entrate può notificare l’atto di recupero fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.
L’Agenzia delle entrate è l’unica deputata ai controlli?
Per completezza è bene chiarire che l’Agenzia delle Entrate non l’unica deputata ad effettuare controlli sul Superbonus 110%.
Anche l’ENEA, infatti, svolge le proprie verifiche sulle asseverazioni, ovvero le dichiarazioni del tecnico abilitato che certificano il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi.
Nello specifico l’ENEA deve accertare:
- la conformità delle opere rispetto al progetto;
- il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico o l’esistenza di un miglioramento antisismico;
- la congruità delle spese sostenute per realizzare gli interventi.
Fatti i controlli l’ENEA trasmette le risultanze al MISE.
In buona sostanza, la parte di verifica dei documenti di spesa spetta ai professionisti abilitati (visto di conformità), mentre l’aspetto tecnico viene verificato dall’ENEA.
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